Il nuovo CCNI 2025/2028 introduce significative modifiche riguardo al punteggio attribuito per le esigenze familiari, inflessibile per i trasferimenti a domanda e d’ufficio. Il cambiamento più significativo è destinato ai figli, con un incremento di punteggio che riguarda le fasce di età sino a sei anni e da sei a diciotto anni. Tuttavia, si nota l’assenza di questi stessi aumenti nelle tabelle relative alla mobilità professionale.
Punteggio per le esigenze di famiglia: come funziona
Le nuove disposizioni riguardanti le esigenze di famiglia permettono di cumulare i punteggi previsti per diverse categorie. Questa raccolta di punti si applica a vari scenari familiari che possono richiedere trasferimenti. Tra le situazioni considerate figurano:
- Ricongiungimento al coniuge, ai genitori o ai figli.
- Figli al di sotto dei sei anni.
- Figli con età compresa tra sei e diciotto anni.
- Figli adulti con inabilità permanente al lavoro.
- Genitori o figli che necessitano di cure e assistenza nel comune di richiesta.
Ogni categoria prevista dal CCNI offre un punteggio specifico, contribuendo a stabilire la priorità nelle richieste di trasferimento.
Ricongiungimento con il coniuge, genitori e figli
Il punteggio per il ricongiungimento con il coniuge, i genitori o i figli è stabilito a 6 punti. Per accedere a questo punteggio è essenziale che il familiare risieda nel comune di titolarità del richiedente da almeno tre mesi, con registrazione anagrafica presente. La prova della residenza deve essere documentata attraverso una dichiarazione personale, redatta secondo il D.P.R. n. 445/2000.
Esistono casi in cui la regola dei tre mesi non si applica, come nel caso in cui il familiare sia stato trasferito per servizio negli ultimi tre mesi prima della pubblicazione dell’ordinanza.
Punteggio per i figli: fino a sei anni e oltre
Per i figli di età fino a sei anni, il punteggio attribuito è di 5 punti. Questo punteggio si applica anche se il primo compleanno del bambino si verifica entro il 31 dicembre dell’anno in cui viene effettuato il trasferimento.
Per i figli con più di sei anni e fino al compimento del diciottesimo anno, il punteggio scende a 4 punti. Importante notare che lo stesso punteggio vale anche per figli maggiorenni che risultano totalmente inabili al lavoro.
Cura e assistenza: come viene calcolato il punteggio
Un’ulteriore voce riguardante le esigenze familiari è quella relativa alla richiesta di trasferimento per curare e assistere figli o genitori con disabilità. In questi casi, sono previsti 6 punti, da attribuire in specifiche circostanze, quali:
- Se il familiare disabile è ricoverato permanentemente in un’istituzione sanitaria.
- Quando il familiare necessita di cure continue presso una struttura che richiede la residenza nel comune in cui il docente richiede il trasferimento.
- Se il familiare è tossicodipendente e segue un programma di riabilitazione che necessita che il docente risieda vicino alla struttura.
Trasferimento d’ufficio: una valutazione attenta delle esigenze
Nel caso di trasferimenti d’ufficio, il punteggio per le esigenze familiari viene considerato come fattore critico per evitare l’allontanamento dalla sede di lavoro e dal comune di residenza. Il punteggio di 6 punti per il ricongiungimento con il familiare si applica solo quando il familiare risiede nel comune di titolarità del docente.
Per i figli sotto i sei anni, il punteggio di 5 è attribuito anche in caso di trasferimento d’ufficio, mentre per i figli più grandi il punteggio di 4 punti rimane identico. Anche chi richiede assistenza per figli o genitori può ricevere il punteggio per il trasferimento, purché ci sia un legame diretto con la residenza del familiare in questione.
I cambiamenti introdotti nel CCNI 2025/2028 rendono le esigenze familiari un fattore chiave nella formulazione delle graduatorie, evidenziando l’importanza del supporto ai docenti nei loro obblighi familiari e professionali.