La questione legata ai trasferimenti dei docenti di sostegno è sempre al centro dell’attenzione, specialmente in vista delle nuove opportunità che si presentano con il computo del quinquennio di servizio. Un chiarimento importante riguarda la possibilità di includere anche l’anno scolastico attuale e l’anno di formazione iniziale nel calcolo del quinquennio per il trasferimento su posti di concorso comuni. Queste informazioni sono fondamentali per tutti i docenti interessati a muoversi all’interno del sistema scolastico.
Per i docenti che prestano servizio su posti di sostegno, la normativa stabilisce che per il calcolo del quinquennio è considerato anche l’anno in corso come se fosse già concluso. Questo significa che, chi ha svolto l’anno di prova nell’anno scolastico 2020/2021, potrà presentare domanda di trasferimento già a marzo 2025, avendo completato in sostanza il periodo necessario. Questa opzione offre ai docenti una maggiore flessibilità nella gestione della propria carriera, poiché consente loro di considerare una vasta gamma di posti comuni per cui ambire.
La normativa di riferimento si trova nell’articolo 23, comma 8, del CCNI mobilità 2025/2028. È importante notare che questo calcolo viene ulteriormente supportato da altre disposizioni legali che tengono in considerazione il periodo di formazione e prova svolto su posti di sostegno. I docenti che hanno svolto servizio a tempo determinato su questo tipo di posto possono così concentrarsi sulle opportunità lavorative a disposizione senza doversi preoccupare di aver perso importantissime occasioni.
Per i docenti con contratto di sostegno, le opzioni di trasferimento variano a seconda della situazione. Coloro che non hanno ancora completato il quinquennio di permanenza possono richiedere il trasferimento solo per posti simili a quelli di origine, davanti a un vincolo che impedisce di cercare nuove strade. Al contrario, gli insegnanti che hanno completato il quinquennio possono esplorare tutte le possibilità, comprese quelle per posti comuni, purché siano in possesso dell’abilitazione necessaria.
Questo non esclude la possibilità di passaggi a diversi ordini di sostegno. È previsto che i docenti partecipino attivamente alle operazioni di mobilità, confluendo in ruoli e posti di sostegno diversi. Tuttavia, è fondamentale sottolineare che chi non ha completato il quinquennio non potrà partecipare a queste operazioni per i posti di tipo comune o per altre classi di concorso.
Un aspetto cruciale da considerare è la specializzazione necessaria per i trasferimenti. Gli insegnanti delle scuole dell’infanzia e primarie, immessi in ruolo su posti di sostegno, possono richiedere il trasferimento solo per posti che corrispondano al titolo di specializzazione posseduto. Questo vincolo è particolarmente significativo per garantire la qualità dell’insegnamento su tali posti e per assicurare che gli studenti ricevano supporto adeguato.
Gli insegnanti della scuola secondaria, a loro volta, hanno una possibilità limitata di indicare preferenze per posti diversi. Possono procedere solo per posti di sostegno o ad indirizzo didattico differenziato, sempre in base alla nomina ricevuta. La specializzazione rimane un elemento chiave nell’intero processo, assicurando che le richieste di trasferimento siano coerenti con le competenze e le esperienze professionali degli insegnanti.
Con queste determinazioni, i docenti di sostegno possono affrontare con maggior chiarezza e sicurezza le possibilità di evoluzione della propria carriera all’interno del sistema scolastico, consapevoli dei diritti e delle opportunità che la normativa offre.