Con l’approssimarsi dell’emanazione dell’Ordinanza Ministeriale relativa alla mobilità per l’anno scolastico 2025/2026, in molti si interrogano su quali saranno le modalità di assegnazione delle sedi di titolarità per i docenti. Il piano di dimensionamento scolastico, di cui si attende il chiarimento ufficiale, potrebbe portare all’accorpamento di scuole e plessi, generando dubbi e preoccupazioni tra gli insegnanti. Questo articolo chiarisce come funzioneranno i trasferimenti in seguito alle nuove normative previste dal CCNI 2025/2028.
Il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo per il periodo 2025/2028 introduce importanti novità riguardo ai docenti delle scuole che, a causa del dimensionamento stabilito dal decreto 127/2023, potrebbero trovarsi a operare in istituzioni scolastiche accorpate. In particolare, l’articolo 18 del documento distingue tra tre scenari specifici:
Queste linee guida offrono un quadro chiaro per gestire le situazioni che emergeranno in seguito al piano di dimensionamento, fornendo indicazioni su come i docenti dovranno affrontare cambiamenti nei loro ruoli e nelle loro sedi assegnate.
Nel primo scenario, in caso di accorpamento di due o più scuole, per l’anno scolastico 2025/2026 si prevede la creazione di un’unica istituzione scolastica. In questo contesto, i docenti delle scuole accorpate formeranno un solo organico e saranno inseriti in graduatoria d’istituto a seconda del loro grado e della tipologia di posto. È importante notare che i docenti che risulteranno perdenti posto acquisiranno la titolarità nel nuovo istituto, mantenendo il punteggio di continuità per gli anni di servizio già effettuati nella loro precedente sede.
La suddivisione dei docenti tra le classi e i plessi della nuova istituzione avverrà rispettando i criteri di disponibilità e continuità didattica, dando priorità a chi detiene un punteggio superiore nella graduatoria d’istituto. Questo sistema ha l’obiettivo di garantire una transizione più armoniosa e senza traumatismi per gli alunni e per il corpo docente.
Se il piano di dimensionamento prevede l’accorpamento di singoli plessi o indirizzi di studio a un’istituzione esistente, i docenti titolari nelle sedi interessate potranno esercitare un’opzione per la titolarità nella nuova scuola. Questa decisione dovrà essere presa prima che si svolgano le operazioni di mobilità.
Per quanto riguarda i docenti che decidono di non esercitare tale opzione, essi rimarranno nel precedente organico e verranno considerati ai fini dell’individuazione dei soprannumerari. In caso l’istituzione scolastica di origine venga soppressa, questi insegnanti non risultano più titolari e quindi dovranno accedere a nuove sedi.
La graduatoria d’istituto per la nuova scuola accorpante comprenderà anche i docenti che hanno optato per il trasferimento, senza perdere il punteggio di continuità maturato nella scuola di provenienza, un aspetto che contribuirà a rendere meno angosciante il passaggio.
Infine, nel terzo scenario previsto, qualora una scuola venga chiusa, i docenti titolari della stessa otterranno la titolarità nelle scuole risultanti dall’accorpamento, prima che avvengano le movimentazioni. In questo caso, l’Ufficio Scolastico Territoriale si occuperà di redigere una graduatoria unica per gradire le posizioni di tutti gli insegnanti coinvolti.
Quelli che non vengono individuati come perdenti posto saranno assegnati ai nuovi istituti in base alle preferenze espresse e alla loro posizione nelle graduatorie. È previsto anche che i docenti soprannumerari delle scuole non soppresse abbiano diritto a una precedenza per rientrare nei nuovi istituti, assicurando così che le loro esperienze e competenze siano valorizzate.
Infine, è importante che i docenti che hanno cambiato la titolarità verso la nuova istituzione scolastica mantengano la possibilità di chiedere trasferimento, nelle medesime condizioni dei perdenti posto, a patto che abbiano seguito la procedura prevista dal contratto.